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TITOLO V FEDERAZIONI REGIONALI ART. 16
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Ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f) del presente Statuto il Consiglio regionale può promuovere l’istituzione di Federazioni regionali di settore corrispondenti alle Federazioni nazionali.
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Nel rispetto dei principi ispiratori della Confederazione Cooperative Italiane e nell'ambito delle direttive generali e degli indirizzi politico-programmatici della Confcooperative regionale, le Federazioni hanno a livello regionale le competenze proprie delle corrispondenti Federazioni nazionali.
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La Confcooperative Toscana assolverà, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto confederale, ai compiti di sorveglianza e di intervento per il funzionamento e l'efficacia organizzativa delle singole Federazioni verificando altresì che l'attività delle stesse sia conforme agli indirizzi e alle linee politiche deliberati dagli organi regionali e nazionali.
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La Confcooperative Toscana potrà quindi, tramite il Presidente o suo delegato, prender parte alle Assemblee ed alle riunioni degli organi delle Federazioni regionali di settore.
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Qualora l' Unione regionale d'intesa con la Federazione nazionale interessata non ravvisi le condizioni per istituire una Federazione regionale, sentiti gli enti aderenti interessati e d' intesa con il Presidente della Federazione nazionale, può nominare un incaricato per collaborare con gli Organi dell' Unione alla cura del settore.
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Ove in una Federazione regionale si verifichino irregolarità o gravi inefficienze funzionali, il Consiglio regionale della Confcooperative Toscana , acquisito il parere della Federazione nazionale interessata, può assumere gli stessi provvedimenti previsti dallo Statuto confederale per il livello nazionale e di competenza del Consiglio nazionale confederale.
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Gli statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi ad uno schema di Statuto deliberato dal Consiglio nazionale della Confederazione su proposta delle Federazioni nazionali interessate. | |
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