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TITOLO VI PATRIMONIO E GESTIONE ART. 17
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L’Unione gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali e è sottoposta al controllo della Confederazione.
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Delle obbligazioni contratte dalla Unione risponde l’ Unione medesima con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della Unione.
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Il patrimonio dell’Unione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.
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E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell’associazione.
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Sono entrate ordinarie: a – i contributi degli aderenti; b – le somme pervenute per qualsiasi titolo per atti di liberalità di associate, Enti, Associazioni, persone fisiche, ecc.
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L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza – corredati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti – secondo uno schema tipo proposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e entro la fine dell’anno che precede quello di riferimento.
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In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liqui¬datori.
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Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto alla Confcooperative o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente. | |
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