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 Disposizioni Generali e Finali

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 18
INCOMPATIBILITA’

  1. Al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e di assi¬curare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

ART. 19
CONTROVERSIE

  1.  Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative Italiane.
  2. L’atto introduttivo va notificato con raccomandata A.R. entro gg. 30 dall’atto o fatto impugnato alla Confederazione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 20

  1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi della Confcooperative.
  2. Il Consiglio regionale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane ritenesse opportuno e necessario suggerire.

ART. 21
RINVIO

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto della Confedera¬zione Cooperative Italiane.