|
|
| |
| |
 |
|
|
|
TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 18 INCOMPATIBILITA’
-
Al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e di assi¬curare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.
ART. 19 CONTROVERSIE
-
Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative Italiane.
-
L’atto introduttivo va notificato con raccomandata A.R. entro gg. 30 dall’atto o fatto impugnato alla Confederazione.
TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ART. 20
-
Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi della Confcooperative.
-
Il Consiglio regionale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane ritenesse opportuno e necessario suggerire.
ART. 21 RINVIO
-
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto della Confedera¬zione Cooperative Italiane. | |
|
|
|
|
| |
|