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Obblighi di trasparenza ex L.124/2017 (cd. L. concorrenza)

Obblighi di trasparenza ex L.124/2017 (cd. L. concorrenza)
MAX ATT.NE!!! - relativi ai vantaggi economici riconosciuti da soggetti pubblici ad associazioni, ONLUS, fondazioni ed imprese.

Categorie: Le notizie

Tags: Terzo Settore,   Concorrenza

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (cd. Legge concorrenza)  - all’art 1, commi 125-126-127 -  ha introdotto due distinti obblighi di trasparenza operanti “a decorrere dal 2018” e concernenti:

§  l’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet posto in capo ad associazioni, Onlus e fondazioni;

§  l’obbligo di comunicazione in nota integrativa per le imprese.

 

E’ una novità introdotta con la Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata in G.U. Serie Generale n. 189 del 14.08.2017 ed entrata in vigore il 29.08.2017, e gli obblighi di cui ai due precedenti punti, di rendere pubblici  - tramite il proprio sito o in nota integrativa -  sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e ogni genere di vantaggio economico, scattano per importi di oltre 10.000 euro ricevuti da PA “a decorrere dall’anno 2018” ed entro il “28/02 di ogni anno”, pena la restituzione delle somme.

 

125. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni), e successive modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), nonche’ le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche’ con societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

126. A decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa’ controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

 

Si tratta di adempimenti imposti da norme poco chiare sotto molteplici profili ma supportate da sanzioni rilevanti (addirittura l’obbligo di restituzione del vantaggio economico ricevuto dalla PA) e che, in assenza di chiarimenti ufficiali, è opportuno interpretare con la massima cautela e prudenza nell’interesse dei beneficiari.

La norma presenta almeno due ordini di criticità:

  1. la mancanza di coordinamento con la riforma del Terzo settore: la ratio della norma  - condivisibile -  va ricercata nell’esigenza di maggior trasparenza in relazione alla destinazione di risorse pubbliche, ma è stata varata senza tener conto del concomitante percorso di riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che, oltre a ridefinire le tipologie di soggetti, prevede che solo gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore possano essere destinatari di risorse pubbliche, prevedendo meccanismi di trasparenza ben più pregnanti;
  2. l’esigenza di chiarezza: l’incipit della norma  - “A decorrere dall’anno 2018 …” -  sta creando apprensione tra gli enti del Terzo Settore perchè si paventa che si debba provvedere alla pubblicazione sul sito o portale entro il 28/02/2018 (assumendo de facto valore retroattivo!).

 

Confcooperative (v. circ. n. 4/2018 allegata) e l’Alleanza delle Cooperative Italiane ed il Forum del Terzo Settore hanno inoltrato puntuali richieste di chiarimento alle autorità ministeriali competenti.

 

In relazione alla prima criticità, sin da subito, si è fatto presente al Ministero del Lavoro l’incongruenza e si è anche provato, in sede di Legge di Bilancio 2018, a far presentare un apposito emendamento per abrogare l’art. 1, comma 125, della L. 124/2017; purtroppo, non trattandosi di materia inerente il bilancio dello Stato, è stato ritenuto inammissibile.  

Con riferimento alla seconda criticità, si ritiene  - sulla scorta anche di altre circostanze simili, non ultima l’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 (Bilancio sociale) che, come chiarito con la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/12/2017, vedrà la pubblicazione dal 2019 (e non dal 2018)[1] -  vada inteso che la L. 124/2017, art. 1, comma 125, si riferisce ai contributi ricevuti nell’anno 2018 e quindi l’obbligo di pubblicazione decorrerà a partire dal 28.02.2019. 

 

Nei giorni scorsi il Forum del Terzo Settore ha fatto pervenire la lettera che trovate in allegato al Ministro Calenda (competente per la materia), e per conoscenza al Ministro Poletti e al Sottosegretario Bobba, segnalando formalmente l’esigenza di un chiarimento ufficiale. 

 

In considerazione anche dei tempi ristretti, sarà nostra cura informarvi con la massima tempestività su ogni novità dovesse intervenire nel frattempo.

 

Cordiali saluti.

Francesco Fragola

 

 

[1] L'applicazione della norma di cui all'articolo 14,comma 2, (del D.Lgs.117/2017) riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame. [Circ. Min. Lavoro - Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017 - Oggetto: Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.]



[1] L'applicazione della norma di cui all'articolo 14,comma 2, (del D.Lgs.117/2017) riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame. [Circ. Min. Lavoro - Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017 - Oggetto: Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.]

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